Limitazioni alla protezione dei dati

Il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma va applicato tenendo conto degli altri diritti in gioco.

Esistono, quindi, varie limitazioni all'esercizio di tale diritto. L'articolo 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo stabilisce che "non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esericizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". 

Libertà di espressione

La libertà di espressione, sancita dall'articolo 11 della Carta europea, è uno dei diriti che può entrare in conflitto con il diritto alla protezione dei dati personali. Tale diritto include la "libertà di opinione e di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera". Nella libertà di espressione e manifestazione del pensiero rientrano le deroghe per scopi giornalistici (libertà di stampa) o di espressione artistica o letteraria, nella misura in cui esse siano strettamente necessarie.

La Corte europea dei diritti dell'uomo è più volte intervenuta nella materia precisando che per la corretta applicazione della deroga occorre che il fatto pubblicato dall'articolo rivesta un interesse generale (es. l'arresto di una persona), l'interessato sia un personaggio pubblico (es. un politico), ed occorre valutare come l'informazione è stata ottenuta e se sia affidabile. Un'altro criterio fondamentale è quello di stabilire se la forma di espressione oggetto di valutazione contribuisca o meno ad un dibattito di interesse generale.

Nella libertà di espressione rientra anche il diritto a ricevere informazioni, quindi in generale l'accesso ai documenti. Oggi vi è, infatti, una crescente consapevolezza dell'importanza della trasparenza nel funzionamento dei una società democratica, per cui l'accesso ai documenti in possesso della pubblica amministrazione è riconosciuto come diritto dei cittadini europei. Tale diritto è previsto dalla Convenzione 205 del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali, dal regolamento n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ed anche da norma nazionali, compreso il cosiddetto Freedom of informatio Act promulgato dal Consiglio dei Ministri italiano il 16 maggio 2016.

Tutela in sede giudiziaria

L'art. 2 -undecies del Codice Privacy prevede una specifica limitazione ai diritti degli interessati per lo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria (lett. e). 

Diritto di cronaca

Il diritto di cronaca, e in generale l'attività giornalistica, essendo essenziale per informare i cittadini al fine dell'esercizio della sovranità popolare, in molti casi prevale sulla tutela dei dati personali. 

Tutela della salute pubblica

Il diritto alla tutela della salute pubblica può prevalere sul diritto alla tutela dei dati personali. . 

Diritto all'oblio

Altra deroga alla tutela dei dati personali è data dal diritto alla cancellazione dei dati, ovvero il diritto all'oblio.

Archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

L'art. 89 del GDPR prevede specifiche garanzie e deroghe in caso di trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. 
Il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti degli interessati (artt. 15, 16, 18, 19, 20 e 21) nella misura in cui tali diritti possono pregiudicare il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità. Tale deroghe sono consentite ma previo utilizzo delle misure di pseudonimizzazione e minimizzazione. 

Altre limitazioni

Ulteriori limitazioni sono stabilite dall'art. 2-undecies del Codice Privacy. In particolare: 
"1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) all’attivita’ di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) alle attivita’ svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità;
e) ...;
f) alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio". 

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