Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento (nel nuovo regolamento europeo data processor) è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR). 

Si tratta di un soggetto, distinto dal titolare, che deve essere in grado di fornire garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di garantire la tutela dei diritti dell'interessato. 

Il titolare del trattamento risponde della gestione effettuata dai responsabili, dovendo ricorrere per tale ruolo a soggetti che presentino garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento (Considerando 81 GDPR), e che le sue decisioni siano conformi alle leggi. Compito specifico del titolare è, infatti, quello di valutare il rischio del trattamento che pone in essere tramite i responsabili. Il titolare deve sempre poter sindacare le decisioni dei responsabili.

Il responsabile del trattamento dovrà avere innanzitutto una competenza qualificata (ad esempio, frequentazione di corsi di aggiornamento -in tal senso si può fare riferimento alla normativa UNI 11697:2017-), e garantire una particolare affidabilità, un requisito fondato su aspetti etici e deontologici (ad esempio, l'assenza di condanne penali). Ovviamente dovrà disporre delle risorse tecniche adeguate per l'attuazione degli obblighi derivanti dal contratto di designazione e dalle norme in materia. Se è soggetto interno all'azienda le risorse saranno a carico del titolare.

Responsabile interno od esterno?

Il ruolo del responsabile del trattamento di cui al regolamento europeo è chiaramente riservato ad un soggetto esterno all'azienda, con riferimento ai fornitori di servizi. Infatti, vi è uno specifico obbligo di predisporre un contratto per la designazione delle responsabilità a carico del responsabile. A livello europeo, inoltre, si è da sempre affermata l'idea che il responsabile del trattamento non possa essere un soggetto alle dipendenze del titolare. Sia l'ICO britannico che il CNIL francese, infatti, richiamano espressamente il parere (1/2010) del Gruppo articolo 29 per evidenziare come il responsabile sia solo un soggetto esterno all'azienda. 

In particolare il WP29 ricorda che il titolare del trattamento può decidere di trattare i dati all'interno della propria azienda oppure delegare in tutto o in parte le attività di trattamento dati ad un soggetto esterno. Quindi per agire come responsabile del trattamento occorre essere una persona giuridica distinta dal titolare e elaborare dati per conto di questi

In conclusione, il responsabile del trattamento è esterno all'azienda. Tratta i dati attenendosi alle istruzioni del titolare, assume responsabilità proprie e ne risponde alle autorità di controllo e alla magistratura. Il titolare del trattamento, ovviamente, può distribuire incarichi interni (es. responsabile dell'area legale, dell'area marketing, ecc...), ma la responsabilità rimane sua, e dell'eventuale responsabile (esterno) nominato. 

Nel caso di gruppi di imprese, un’impresa può agire in qualità di responsabile del trattamento per un’altra impresa. Per quanto riguarda i professionisti iscritti ad albi o comunque le ipotesi in cui il fornitore esterno ha ampia autonomia e si autorganizza (commercialista, avvocato, medico del lavoro Legge 81/2008, consulente del lavoro, azienda per il DVR -documento valutazione rischi-), questo porta a configurare più correttamente il soggetto come titolare autonomo piuttosto che responsabile, appunto perchè non riceve istruzioni specifiche sul trattamento da parte del titolare. 

Situazione in Italia 

L'esperienza italiana ha sempre ammesso il responsabile del trattamento interno. In tal senso, con la legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017), il legislatore italiano ha modificato l'articolo 29 del Codice Privacy, mantenendo la possibilità di distinguere tra soggetto interno ed esterno. Tale articolo è stato, però, abrogato, con la riforma del Codice Privacy.

Contratto di elaborazione dati (Data Protection Agreement)

Il titolare del trattamento può scegliere se avvalersi o meno dell'esternalizzazione del servizio di trattamento dei dati, ma una volta optato per tale soluzione non può fare a meno di designare il soggetto in questione quale responsabile del trattamento. In realtà il GDPR (art. 28) non parla di nomina, bensì stabilisce che i trattamenti del responsabile debbano essere disciplinati da un contratto o altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell’art. 28 al fine di dimostrare che il responsabile fornisca garanzie sufficienti, quali, in particolare, la natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento. 

Col contratto, in base a quanto stabilito dell'art. 28 del nuovo regolamento europeo, il titolare delega al responsabile la concreta gestione del trattamento, affidandogli uno o più compiti specifici oppure una serie di compiti dettagliati in generale. Nella prassi è invalso l'uso che sia il responsabile a redigere un contratto che poi il titolare eventualmente accetterà dopo aver verificato che le garanzie fornite sono sufficienti. Questo perché i titolari (cioè i clienti) non sempre sono in grado di stabilire concretamente quali garanzie sono applicabili ai servizi richiesti, e comunque per il fornitore valutare e conformarsi a contratti diversi per ogni cliente sarebbe defatigante. 

Nel caso in cui il responsabile del trattamento ecceda i limiti di utilizzo dei dati fissati dal titolare, e ponga in essere condotte che determinino le finalità o i mezzi del trattamento, diventa titolare della gestione illecita dei dati e ne risponde come tale insieme all'effettivo titolare (è come se diventassero contitolari). 

Obblighi del responsabile

Il responsabile ha obblighi di trasparenza. In tal senso occorre contrattualizzare il rapporto tra titolare e responsabile, specificando gli obblighi e i limiti del trattamento dati. Il responsabile riceverà, tramite l'atto giuridico (cioè per iscritto), tutte le istruzioni in merito ai trattamenti operati per conto del titolare, alle quali dovrà attenersi. Inoltre il responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che gli impone l’articolo 28 del Regolamento, e dovrà tenere il registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2, GDPR). 

Poi, il responsabile ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati. Egli deve adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al rischio (art. 32 GDPR), tra le quali anche le misure di attuazione dei principi di privacy by design e by default, dovrà inoltre garantire la riservatezza dei dati, vincolando i dipendenti, dovrà informare il titolare delle violazioni avvenute, e dovrà occuparsi della cancellazione dei dati alla fine del trattamento.
Sia il titolare del trattamento che il responsabile, sono tenuti ad attuare le misure tecniche ed organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di specifici requisiti previsti dal GDPR, che indica alcune misure di sicurezza utili per ridurre i rischi del trattamento, quali la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Il responsabile può dimostrare le garanzie sufficienti anche attraverso l’adesione a codici deontologici ovvero a schemi di certificazione

Inoltre, il responsabile ha l'obbligo di avvisare, assistere e consigliare il titolare. Dovrà, quindi, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni (o audit), realizzate dal titolare del trattamento, dovrà avvisare il titolare se ritiene che un'istruzione ricevuta viola qualche norma in materia, dovrà prestare assistenza al titolare per l'evasione delle richieste degli interessati, dovrà avvisare il titolare in caso di violazioni dei dati, e assisterlo nella conduzione di una valutazione di impatto (DPIA). 

Sub-responsabile

Il responsabile non può nominare dei responsabili di secondo livello, a meno che non abbia una autorizzazione scritta del titolare. L'autorizzazione può essere generale (nel qual caso il responsabile deve avvertire dell'aggiunta o modifica di un sub-responsabile, consentendo in tal modo l'opposizione del titolare) oppure specifica. E' comunque il responsabile principale a rispondere di fronte al titolare del trattamento dell'operato dei sub-responsabili. Al sub-responsabile dovranno essere fornite le istruzioni, e dovrà operare nel rispetto degli obblighi imposti al primo responsabile del trattamento. E' il primo responsabile che risponde dell'inadempimento dei sub-responsabili, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, nei confronti del titolare, a meno che non riesca a dimostrare che il danno non è in alcun modo imputabile a lui. 

Responsabilità e danni

Nel caso di trattamento in violazione delle norme del regolamento europeo, il responsabile risponde, congiuntamente al titolare, per il danno cagionato all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 82. Il responsabile risponde per il danno causato dal trattamento solo in caso di non corretto adempimento degli obblighi previsti dalle norme in capo al responsabile stesso, oppure se ha agito in modo difforme rispetto alla istruzioni del titolare del trattamento. Le condotte non conformi al GDPR che determinino le finalità e i mezzi del trattamento (cioé se agisce come fosse titolare) producono l'effetto di qualificare il responsabile come titolare ipso iure del trattamento. 

Il Considerando 28 stabilisce, altresì, un obbligo in capo al responsabile di informare immediatamene il titolare del trattamento qualora ritenga un'istruzione fornitagli in violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, compreso le norme nazionali. Di conseguenza il regolamento europeo configura, in capo al responsabile, un dovere generale di verifica e controllo generale della conformità delle procedure aziendali con conseguente responsabilità, in solido col titolare, nel caso di omesso controllo o omessa informazione al titolare. 

Esemplificando il responsabile potrebbe rispondere nei casi in cui: 
- travalica le istruzioni del titolare; 
- agisce in contrasto con le istruzioni del titolare; 
- non assiste il titolare (ad esempio per le violazioni dei dati o la valutazione di impatto); 
- non pone a disposizione del titolare le informazioni necessarie per un audit; 
- non informa il titolare che una sua istruzione è in violazione della normativa; 
- pur essendovi obbligato, non designa il DPO;
- designa un sub-responsabile non essendo stato previamente autorizzato; 
- designa un sub-responsabile che non offre garanzie sufficienti; 
- non tiene il registro dei trattamenti. 

Se più titolari o responsabili sono coinvolti nello stesso trattamento e sono responsabili del danno causato, ne rispondono in solido per l'intero danno, al fine di garantire l'intero risarcimento. Ovviamente chi paga l'intera somma avrà diritto di regresso nei confronti degli altri responsabili per la quota.

Il titolare e il responsabile sono esonerati da responsabilità se dimostrano che l'evento dannoso non è imputabile alla loro condotta, o se dimostrano di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno stesso.

Il web hosting quale responsabile del trattamento

Chiunque gestisce un sito web deve tenere presente che il servizio di web hosting, del quale si serve, è giuridicamente il responsabile del trattamento dei dati (nel contempo, però, è sempre il titolare del trattamento dei propri dati), in quanto il web hosting elabora i dati per conto del titolare. Ciò comporta innanzitutto la necessità di un vero e proprio contratto scritto (o equivalente) tra titolare e web hosting, nel quale sarà precisato cosa può fare il web hosting con i dati e quali misure di sicurezza (tecniche e organizzative) deve predisporre, tenendo conto che devono essere adeguate al rischio valutato. L'hosting dovrà, ovviamente, attenersi alle istruzioni di cui al contratto, anche se rimane una certa discrezionalità, ad esempio nella scelta degli strumenti tecnici ed organizzativi più adatti. E' un punto fondamentale, perché se l'hosting va oltre le istruzioni diventa data controller (cioè titolare) con tutte le conseguenze del caso. 

L'hosting deve conservare il registro dei trattamenti effettuati per conto del cliente (titolare), nel quale deve includere il nome e i dati di contatto dei titolari del trattamento dei dati, i suoi responsabili e eventuali incaricati, le categorie dei dati trattati, gli eventuali trasferimenti internazionali di dati, e una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate. Dalla tenuta del registro in teoria sarebbero esentate le imprese con meno di 250 dipendenti, ma le esenzioni sono particolarmente stringenti e difficilmente applicabili ad un hosting. 
L'hosting, inoltre, ha l'obbligo di notificare al titolare le eventuali violazioni di dati. E' buona prassi, quindi, inserire tale obbligo anche nel contratto (che diventerà violazione legale e contrattuale). Poiché l'obbligo a carico del titolare di notificare la violazione agli interessati scatta a partire dal momento in cui ne viene a conoscenza (tramite la comunicazione da parte dell'hosting, in questo caso), si può utilizzare lo stesso termine del GDPR (72 ore). 
Il titolare comunque è responsabile nei confronti delle autorità per eventuali violazioni commesse dal web hosting. 

E' pacifico che il web hosting è responsabile del trattamento con riferimento ai soli trattamenti realizzati per conto del gestore del sito (quale titolare), cliente dell'hosting. Ma se l'hosting va oltre i limiti del mandato, trattando i dati al di là delle istruzioni ricevute, ne diventa contitolare.  

Nel caso in cui ci si serve di un web hosting che si trova al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), siamo in presenza di un vero e proprio flusso transfrontaliero dei dati.



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