Valutazione di impatto e rischio del trattamento

Il nuovo regolamento generale ha un approccio basato sulla valutazione del rischio (risk based), piuttosto che sulla protezione dell'utente.
Con tale valutazione si determina la misura di responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento, tenendo conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché della probabilità e della gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli utenti. Quindi, il rischio inerente al trattamento è da intendersi come l'impatto negativo sulle libertà e i diritti degli interessati

Il Considerando 75 ci aiuta con riferimento al concetto di rischio:
"I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare:
se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo;
se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l’esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano;
se sono trattati dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza;
in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l’analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali;
se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori;
se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati". 
Si tratta di uno dei criteri previsti dal regolamento generale per la progettazione dei trattamenti, che appunto prevede l'obbligo di una analisi del rischio del trattamento, e quindi della valutazione delle misure tecniche od organizzative che il titolare ritiene di dover adottare per ridurre l'eventuale rischio. 
La valutazione di impatto del trattamento (D.P.I.A., cioè Data Protection Impact Assessment) è un onere posto direttamente a carico del titolare del trattamento, col quale si assicura trasparenza e protezione nelle operazioni di trattamento dei dati personali, imponendo al titolare l'onere di una valutazione preventiva delle conseguenze del trattamento dei dati sulle libertà e i diritti degli interessati.

La valutazione del rischio, da realizzare per ogni singolo trattamento, dovrà portare il titolare a decidere in autonomia se sussistono rischi elevati inerenti il trattamento, in assenza dei quali potrà procedere oltre. Se invece ritenesse sussistenti detti rischi, dovrà individuare le misure specifiche richieste per attenuare o eliminare il rischio (che non sono indicate dal regolamento). 
Solo nel caso in cui il titolare non dovesse trovare misure idonee a eliminare o ridurre il rischio, occorrerà consultare l'Autorità di controllo. L'Autorità interviene solo ex post, sulle valutazioni del titolare, indicando le misure ulteriori eventualmente da implementare, fino ad eventualmente ammonire il titolare o vietare il trattamento. 
In ogni caso il titolare dovrà giustificare le sue valutazione e rendicontarle nel registro dei trattamenti
Il titolare deve consultarsi col DPO (art. 35) quando svolge la valutazione di impatto, il quale DPO ha il compito di fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto e sorvegliarne lo svolgimento. Nel caso in cui il titolare non concordi con le indicazioni del DPO dovrà motivare e documentare il suo dissenso. 

Casi nei quali la DPIA è necessaria

L'articolo 35 del regolamento europeo regolamenta la valutazione di impatto, stabilendo la sua necessità quando il trattamento prevede l'uso di nuove tecnologie e può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In particolare l'articolo 35 evidenzia la necessità della valutazione di impatto nei seguenti casi: 

- il trattamento determina una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici; 
- il trattamento riguarda dati sensibili o giudiziari su larga scala; 
- sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. 
Le Autorità di controllo hanno un ruolo importante, in quanto possono stabilire, con un elenco pubblico, quali tipologie di trattamenti richiedono comunque la valutazione di impatto. Allo stesso modo, possono redigere un elenco delle tipologie di trattamenti per i quali la valutazione non è necessaria. 

Contenuto minimo

La valutazione di impatto deve contenere almeno: 
- la descrizione sistematica dei trattamenti previsti, la finalità del trattamento, compreso l'interesse legittimo perseguito dal titolare;
- la valutazione dei rischi;
- le misure previste per affrontare i rischi, incluse le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati e dimostrare la conformità al regolamento.

PIA tool

Il CNIL (autorità di controllo francese) ha messo a disposizione un software open source per la valutazione di impatto sia nella versione standalone (da scaricare sul computer) che in quella online. Anche il Garante italiano segnala questo software come tool per realizzare la valutazione. 
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