GDPR in arrivo!

Si tratta del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR (General Data Protection Regulation) che in Italia abrogherà la direttiva 95/46/CE e andrà a sostituire il Codice Privacy e verrà applicato direttamente in tutti gli Stati Membri a partire dal 25 maggio 2018, termine entro il quale occorrerà, da parte di aziende e possessori di dati, adeguarsi alla nuova normativa.

Una piccola rivoluzione nel mondo della privacy, attesa ormai da diversi anni viste le importanti novità (e a volte anche scandali, si pensi alle ultime notizie in merito a Facebook) introdotte dalla tecnologia, internet e i social network su tutto, e il cui percorso è stato in continua salita, essendoci in gioco interessi economici consistenti, legati soprattutto alle attività di marketing e di profilazione oltre che i rapporti tra Europa e resto del mondo (con Stati uniti, Canada e Cina principali interlocutori interessati).

Tra i punti cardine, di grande interesse per i cittadini, ci sono il diritto all’oblio e alla portabilità dei dati, le notifiche di violazione agli utenti e alle autorità nazionali, le modalità di accesso ai propri dati personali semplificate e la possibilità per le imprese di rivolgersi a un’unica autorità di vigilanza.


I dati presenti nella rete sono in continuo aumento e le connessioni tra i diversi Paesi del mondo sempre più fitte, per questo è stata anche regolamentata la diffusione di dati personali all’esterno dell’Unione Europea.
I dati su internet saranno inoltre maggiormente protetti con alcune restrizioni sui meccanismi di “profiling” e viene introdotto l’obbligo di utilizzare un linguaggio chiaro nelle regole relative alla privacy.

Chi fornisce servizi internet, avrà bisogno di un consenso esplicito prima di utilizzare i dati personali dei clienti.



Le nuove norme non riguardano solo le imprese, ma chiunque possegga dei dati (ad esempio le mail per l’invio di una newsletter informativa).
Per le piccole e medie imprese ci sono altre novità importanti e non solo obblighi, come i tagli ai costi e burocrazia più snella, che favoriscano lo sviluppo economico e del mercato digitale.

Qui scarichi Regolamento e documenti di approfondimento del Garante

pdfTesto Regolamento GDPR (UE) 2016/679999.86 KB     pdfRegolamento UE 2016 679. Con riferimenti ai considerando.pdf2.1 MB




Lettura d'insieme
Il testo affronta anche il tema dell'esportazione di dati personali al di fuori dell'UE e obbliga tutti i Titolari del trattamento dei dati (anche con sede legale fuori dall'Unione Europea) che trattano dati di residenti nell'unione europea ad osservare ed adempiere agli obblighi previsti. Gli obiettivi principali della Commissione europea nel GDPR sono quelli di restituire ai cittadini il controllo dei propri dati personali e di semplificare il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali unificando e rendendo omogenea la normativa privacy dentro l'UE. Dal 25 maggio 2018, il GDPR andrà a sostituire la direttiva sulla protezione dei dati (ufficialmente Direttiva 95/46/EC) istituita nel 1995, abrogherà le norme del Codice per la protezione dei dati personali (dlgs.n. 196/2003) che risulteranno con esso incompatibili.
Ciò potrà generare confusione per alcuni ma si attende una normativa italiana "di raccordo" che metta ordine e inserisca le norme del Codice privacy non incompatibili all'interno dell'impianto normativo del Regolamento.
Con Direttiva UE 2016/680, in aggiunta a questo nuovo regolamento sarà applicata una disciplina speciale e in parte derogatrice per i trattamenti dei dati da parte dell'Autorità Giudiziaria e di tutte le forze di polizia; in ragione della caratteristica dell'istituto della direttiva europea tali trattamenti dei dati (Autorita' Giudiziaria e forze di polizia) continueranno ad essere differenti da Stato a Stato ed oggetto di una legislazione separata nazionale .




QUALI SONO GLI IMPATTI PRINCIPALI SULLE IMPRESE?
Ovvero in cosa il regolamento modifica le norme esistenti:

1 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO
Prima = la normativa era applicabile nel luogo in cui aveva sede il Titolare del trattamento dei dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = la legge applicabile è quella del soggetto i cui dati vengono raccolti. Social network, piattaforme web e motori di ricerca saranno quindi soggetti alla normativa europea anche se sono gestiti da società con sede fuori dall’UE.
Con il nuovo regolamento viene abolita la figura del Titolare del Trattamento Dati e rimane solo la figura di Responsabile

2 – DOVERE DI DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE
Prima = la documentazione era importante.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = principio dell’accountability (responsabilità verificabile), secondo cui tutti i soggetti che partecipano al trattamento dati devono essere consci e responsabili e devono tenere documentazione di tutti i trattamenti effettuati.
Chi non documenta, è soggetto a possibili sanzioni: a prescindere dall’utilizzo che si fa dei dati, è sufficiente non avere i documenti per essere perseguibili.

3 – L’INFORMATIVA PRIVACY
Prima = l’informativa era spesso lunga, incomprensibile e con richiami normativi complessi.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = l’informativa deve essere leggibile, comunicativa, accessibile, concisa e scritta con linguaggio chiaro e semplice con un numero limitato di riferimenti normativi. Deve essere fornita per iscritto (oralmente va bene SOLO se l’interessato è d’accordo e la sua identità deve comunque essere comprovata con altri mezzi). Si propone anche l’utilizzo di icone per rendere l’informativa leggibile anche da parte di chi non conosce la lingua.

4 – CAMBIA IL CONSENSO
Prima = il consenso doveva essere libero, specifico e informato. Ci doveva essere un atto formale per accettare il trattamento dei dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = il consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile. Il consenso è valido se la volontà è espressa in modo NON equivoco, anche con un’azione positiva: non ci deve essere per forza la casella di spunta, basta un testo in cui si informa che proseguendo si accetta il trattamento dati con link all’informativa.

5 – VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Prima = si preparava il DPS.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = si effettua una valutazione degli impatti privacy analizzando i rischi, definendo i gap rispetto alla corretta gestione dei rischi, stabilendo un piano per colmarli e controllando annualmente gli effetti degli interventi per ridurre i rischi. Quasi sicuramente il nuovo documento sarà chiamato PIA: Privacy Impact Assessment.

6 – ABOLIZIONE DELLA NOTIFICAZIONE
Prima = si doveva informare il Garante che un soggetto sta trattando dati per una particolare finalità. (ex art. 37 D.lgs. 196/2003)
Con il Nuovo Regolamento Europeo = non si dovrà più notificare il Garante, ma ogni anno l’azienda dovrà redigere il privacy impact assessment, con il quale si considera effettuata la notifica.

7 – IL DATA PROTECTION OFFICER
Prima = il DPO non era una figura contemplata.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = bisogna istituire (per tutti gli enti pubblici e per aziende il cui core business coinvolge trattamenti di natura rischiosa) un responsabile per la protezione dei dati. Il DPO sarà una figura manageriale con rinnovo periodico, sarà referente del Garante e dovrà avere requisiti e competenze elevate. Il DPO potrà essere sia un dipendente che un collaboratore con regolare contratto.

8 – PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT
Prima = la privacy era un elemento conclusivo e finale.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = la privacy deve essere vista come un elemento iniziale: devo pensarci appena decido di raccogliere dati e predisporre alti livelli di privacy nel trattamento dati, che potranno essere abbassati dal diretto interessato.

9 – OBBLIGO DI SEGNALAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI
Prima = non era necessario comunicare violazioni nel trattamento dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = nel caso di violazione del trattamento dati bisogna effettuare una segnalazione al Garante entro 72 ore dall’evento e, nel più breve tempo possibile, bisogna informare anche i diretti interessati. Il mancato rispetto di quest’obbligo comporta sanzioni penali. È possibile prevedere delle assicurazioni per coprire il costo di comunicare la violazione a tutti gli interessati, definito Data Breach.

10 – RICONOSCIMENTO DI NUOVI DIRITTI
Prima = pochi diritti che tutelavano l’interessato in merito alla gestione dei suoi dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = nuovi diritti: diritto alla portabilità dei dati (posso pretendere che il soggetto a cui ho concesso l’uso dei miei dati me li restituisca su un supporto elettronico strutturato così che io possa farne ulteriore uso, anche presso un altro fornitore), diritto a essere totalmente dimenticato da chi ha raccolto i miei dati.

L’ Unione europea ora sta affrontando altri temi cruciali: dalla responsabilità delle piattaforme rispetto anche ai contenuti, al tema delle fake news e della necessità di impedire che la manipolazione dei dati arrivi ad alterare la democrazia e più in generale sta assumendo decisioni sulla tassazione del web.

Perciò su questi temi ritorneremo!

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